La normativa sulla “trasparenza” (legge n. 34 del 30.04.2019, art. 35) ha introdotto anche per le imprese l’obbligo di rendere note le erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

Le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria andranno pubblicate entro il 30 giugno di ogni anno:

  • dalle associazioni, Onlus, fondazioni, associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale: nei propri siti o portali digitali;
  • dalle imprese: nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato;
  • dai soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e da quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali, società di persone, ecc.): sui propri siti internet, facilmente accessibili al pubblico o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

CONTRIBUTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

L’obbligo di pubblicazione non si applica quando l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati sia inferiore complessivamente a 10.000 euro nel periodo considerato.

SANZIONI

A partire dal 1° gennaio 2020 l’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

AIUTI DI STATO REGISTRATI SU RNA

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), la registrazione degli stessi nel predetto sistema sostituisce gli obblighi di pubblicazione a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, se non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Per maggiori informazioni

Donatella Cagnin | Area commerciale & Incentivi
Cell. 371 376 8847
email: d.cagnin@uomoeambiente.com