Secondo l'articolo 2 del D.Lgs. 9/08, la figura del dirigente è la "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività  lavorativa e vigilando su di essa".

L'articolo 55 del D.Lgs. 81/08 elenca gli obblighi penalmente sanzionati a carico del dirigente stesso, in rapporto al ruolo effettivamente ricoperto nell'ambito dell'organigramma aziendale e alle mansioni effettivamente esercitate.

La mansione principale del dirigente? Organizzare

L' obbligo del dirigente è di carattere organizzativo, mediante la predisposizione di istruzioni adeguate e un idoneo sistema di sorveglianza.
Fra i compiti del dirigente rientra anche quello di vigilare sul rispetto delle norme anti infortuni e prevenzionistiche, in base alle mansioni assegnate.

Il dirigente condivide con il datore di lavoro l'impegno relativo all'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori ed entrambi devono assicurarsi che le regole aziendali vengano assimilate e rispettate dai lavoratori, tenuti ad applicarle nelle ordinarie prassi di lavoro.

Il datore di lavoro e il dirigente: obblighi delegabili e non delegabili

Il D.Lgs. 81/08 attribuisce al datore di lavoro la facoltà  di delegare determinati compiti e specifici incarichi ai dirigenti, escludendo da tale possibilità  solo due compiti indelegabili:

  • La valutazione dei rischi in accordo all'art.28 del D.Lgs. 81/08
  • La designazione dell'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

La delega da parte del datore di lavoro, per essere efficace, deve rispettare precisi limiti e condizioni.

I requisiti della delega prevedono l'attribuzione al dirigente poteri organizzativi, completa autonomia decisionale e di gestione e piena disponibilità  economica.
L'autonomia di spesa assume rilevanza anche in relazione all'eventuale responsabilità  del dirigente nel caso di lesioni a seguito di violazioni di norme antinfortunistiche.

La delega delle funzioni interviene dunque per formalizzare in maniera compiuta e definita gli incarichi prevenzionistici che il dirigente già  svolge e che in questo modo vengono ufficializzati e non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro, che deve verificare che il delegato esplichi le funzioni trasferitegli.

La sub-delega al preposto

Il decreto legislativo correttivo del 3 agosto 2009, n.106, ha aggiunto il comma 3-bis all'articolo 16 del D.Lgs. 81/08, stabilendo che "Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2".

Questa disposizione ammette la possibilità  del dirigente di delegare alcuni suoi obblighi e poteri in capo ad un altro soggetto, il preposto, previa approvazione del datore di lavoro.

 

 

 

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