La direttiva ECGT è ufficialmente entrata nel quadro normativo italiano. Con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026 n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition Directive), una normativa europea pensata per contrastare il fenomeno del greenwashing e rendere più trasparenti le dichiarazioni ambientali delle imprese.
La nuova normativa mira a garantire che le dichiarazioni ambientali utilizzate dalle aziende siano trasparenti, verificabili e basate su dati concreti, rafforzando la tutela dei consumatori e promuovendo una concorrenza più corretta tra imprese.
Cos’è la direttiva ECGT
La direttiva ECGT, acronimo di Empowering Consumers for the Green Transition, nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei consumatori nella transizione ecologica, fornendo loro informazioni più affidabili sui prodotti e sui servizi che acquistano.
Negli ultimi anni, infatti, sempre più aziende hanno iniziato a comunicare il proprio impegno ambientale attraverso claim come:
- “eco-friendly”
- “green”
- “sostenibile”
- “impatto zero”
Spesso, però, queste affermazioni risultano generiche, poco chiare o non supportate da evidenze verificabili.
La normativa europea interviene proprio su questo punto: le imprese potranno continuare a comunicare i propri impegni ambientali, ma dovranno farlo in modo preciso, documentato e trasparente.
Perché la direttiva ECGT riguarda direttamente le aziende
Il recepimento della direttiva ECGT in Italia introduce un cambiamento significativo per tutte le imprese che utilizzano elementi di sostenibilità nella propria comunicazione commerciale.
La normativa si applica a qualsiasi dichiarazione ambientale che possa influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori. Questo significa che rientrano nel campo di applicazione della direttiva non soltanto le campagne pubblicitarie, ma anche le informazioni presenti sui siti web aziendali, sui materiali promozionali, sul packaging dei prodotti o nei contenuti diffusi attraverso i social media.
Di fatto, ogni volta che un’azienda comunica caratteristiche ambientali di un prodotto o di un servizio, deve poter dimostrare che tali affermazioni sono supportate da dati e metodologie affidabili.
Il principio alla base della direttiva è semplice: la sostenibilità può essere comunicata, ma deve essere misurabile e verificabile.
Le tempistiche di applicazione della normativa
Con il recepimento attraverso il Decreto Legislativo n. 30/2026, la direttiva entra formalmente nell’ordinamento italiano, ma la normativa prevede tempistiche precise per la piena applicazione delle nuove regole.
Il calendario normativo prevede:
- 9 marzo 2026 – pubblicazione del decreto di recepimento in Gazzetta Ufficiale
- 24 marzo 2026 – entrata in vigore del decreto (15 giorni dopo la pubblicazione)
- 27 settembre 2026 – data a partire dalla quale le nuove disposizioni diventano pienamente applicabili alle imprese
Questo periodo di transizione è stato previsto per consentire alle aziende di adeguare le proprie strategie di comunicazione, il packaging dei prodotti e i materiali informativi.
Cosa devono fare ora le aziende
Nei prossimi mesi le imprese dovranno verificare attentamente il modo in cui comunicano la sostenibilità.
In particolare sarà necessario:
- rivedere i claim ambientali utilizzati nei materiali di comunicazione
- verificare che ogni affermazione sia supportata da dati oggettivi
- controllare eventuali etichette ambientali o marchi auto-dichiarati
- evitare dichiarazioni generiche che possano risultare fuorvianti per i consumatori
In molti casi sarà utile affiancare alla comunicazione ambientale strumenti di analisi e valutazione come:
- studi di Life Cycle Assessment (LCA)
- calcolo della Carbon Footprint
- certificazioni di sostenibilità riconosciute
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L’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2024/825 segna un cambiamento importante nel modo in cui le aziende potranno comunicare la sostenibilità.
Claim ambientali, etichette, messaggi pubblicitari, contenuti web e packaging dovranno essere chiari, verificabili e supportati da dati concreti. In caso contrario, il rischio è quello di incorrere in pratiche commerciali scorrette o accuse di greenwashing.
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