Il Regolamento europeo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, noto come ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation, introduce un nuovo quadro di riferimento per rendere i prodotti immessi sul mercato UE più durevoli, riparabili, riciclabili, tracciabili e meno impattanti lungo l’intero ciclo di vita.
Il Regolamento (UE) 2024/1781 è entrato in vigore il 18 luglio 2024 e sostituisce la precedente Direttiva Ecodesign 2009/125/CE, ampliando il perimetro della progettazione ecocompatibile oltre i soli prodotti connessi all’energia. Il nuovo regolamento estende l’approccio a quasi tutti i prodotti fisici, con alcune esclusioni - ad esempio per alimenti, mangimi e medicinali.
Per le imprese, l’ESPR rappresenta un cambio di prospettiva: non si guarda più solo alla conformità tecnica del prodotto finito, ma anche a progettazione, materiali, durabilità, riparabilità, contenuto riciclato, informazioni ambientali, gestione dell’invenduto e tracciabilità digitale.
Un regolamento quadro: obblighi progressivi e atti di esecuzione
L’ESPR è un regolamento quadro. Questo significa che molte prescrizioni operative saranno definite tramite atti delegati e atti di esecuzione della Commissione europea, con requisiti specifici per categorie di prodotto o misure orizzontali. La Commissione ha adottato il primo ESPR and Energy Labelling Working Plan 2025-2030, che individua le priorità di lavoro per i prossimi anni. (Green Forum)
I futuri requisiti potranno riguardare, tra gli altri aspetti, durabilità, riutilizzabilità, aggiornabilità, riparabilità, manutenzione, ricondizionamento, efficienza energetica e delle risorse, presenza di sostanze che ostacolano la circolarità, contenuto riciclato, riciclabilità, impronta carbonica e ambientale, riduzione dei rifiuti e disponibilità di informazioni sulla sostenibilità del prodotto. (European Commission)
Non tutte le imprese saranno interessate nello stesso momento: molto dipenderà dal settore, dal prodotto immesso sul mercato UE e, per alcuni obblighi, anche dalla dimensione aziendale.
- Passaporto digitale di prodotto
Il Digital Product Passport – DPP è uno degli strumenti centrali dell’ESPR. La Commissione lo descrive come una carta d’identità digitale per prodotti, componenti e materiali, destinata a contenere informazioni utili per sostenibilità, circolarità e conformità normativa. Le informazioni saranno accessibili elettronicamente a consumatori, imprese e autorità, incluse le autorità doganali per i prodotti importati.
Il DPP potrà includere dati su prestazioni tecniche, materiali e loro origine, attività di riparazione, possibilità di riciclo e impatti ambientali lungo il ciclo di vita. Il contenuto concreto varierà però in base alla categoria di prodotto e sarà definito negli atti specifici.
La preparazione tecnica è già in corso: la Commissione sta lavorando su identificatori, supporti dati, diritti di accesso alle informazioni, registro DPP e portale web. È importante non confondere questo passaggio infrastrutturale con un obbligo generalizzato immediato per tutti i prodotti: il passaporto digitale diventerà obbligatorio secondo le tempistiche e i contenuti stabiliti dagli atti relativi alle singole categorie di prodotto.
Per le imprese, questo significa iniziare a strutturare dati affidabili su prodotto e filiera: distinte materiali, fornitori, origine dei componenti, sostanze rilevanti, istruzioni d’uso, riparazione, riciclo e fine vita.
Prodotti importati e supply chain extra UE
L’ESPR si applica ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che siano fabbricati dentro o fuori dall’UE. Le imprese che importano, distribuiscono o commercializzano prodotti realizzati da fornitori extra UE dovranno quindi assicurarsi di poter raccogliere e dimostrare le informazioni richieste.
Questo rende essenziale il coinvolgimento della supply chain: contratti, capitolati, schede tecniche, richieste informative e audit documentali dovranno progressivamente allinearsi ai nuovi requisiti.
- Appalti pubblici verdi: attenzione ai requisiti obbligatori
L’ESPR interviene anche sul tema degli appalti pubblici verdi. Non introduce un obbligo generalizzato immediato per tutte le imprese, ma consente alla Commissione di fissare requisiti minimi obbligatori di Green Public Procurement per specifici prodotti.
Quando questi requisiti saranno adottati, le autorità pubbliche che acquistano i prodotti interessati dovranno orientarsi verso beni con elevate prestazioni di sostenibilità e circolarità. Questo potrà diventare rilevante non solo per le imprese che vendono direttamente alla pubblica amministrazione, ma anche per i fornitori inseriti in filiere che partecipano ad appalti pubblici.
- Invenduto: cosa prevede l’ESPR
Uno dei primi ambiti applicativi dell’ESPR riguarda la gestione dei prodotti di consumo invenduti. Il Regolamento (UE) 2024/1781 introduce due strumenti distinti:
- un obbligo di trasparenza sui prodotti invenduti di cui l’impresa si disfa;
- un divieto di distruzione per specifiche categorie di prodotti invenduti, oggi riferito in particolare ad abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature.
Il 9 febbraio 2026 la Commissione europea ha adottato due atti attuativi: il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2, che definisce formato e dettagli della disclosure sui prodotti invenduti scartati, e il Regolamento delegato (UE) 2026/296, che disciplina le deroghe al divieto di distruzione. Questi atti non rendono operativo l’intero ESPR per tutti i prodotti, ma completano il primo blocco applicativo relativo a invenduto, trasparenza e divieto di distruzione per tessile, accessori e calzature.
Obbligo di trasparenza sui prodotti invenduti scartati
L’obbligo di trasparenza riguarda i prodotti di consumo invenduti di cui l’impresa si disfa come rifiuti: include quindi i prodotti destinati a preparazione per il riutilizzo, riciclo, altro recupero, recupero energetico o smaltimento. Non include invece i prodotti donati, perché in quel caso l’impresa non se ne disfa come rifiuto.
L’obbligo non riguarda indistintamente tutte le imprese, ma si applica:
- alle grandi imprese, già tenute alla disclosure ai sensi dell’art. 24 ESPR;
- alle medie imprese, a partire dal 19 luglio 2030.
Sono invece escluse le microimprese e le piccole imprese.
Per verificare se un’impresa sia micro, piccola, media o grande, occorre fare riferimento alla definizione UE di PMI contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE, che considera dipendenti, fatturato annuo o totale di bilancio e, se presenti, anche i dati di eventuali imprese collegate o associate.
Formato standardizzato della disclosure
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 introduce un formato standardizzato per la comunicazione dei dati, che si applicherà a partire dal 2 marzo 2027. Resta fermo, per le grandi imprese, l’obbligo sostanziale di trasparenza già previsto dall’art. 24 ESPR.
Le informazioni richieste comprendono, tra le altre:
- nome e identificativo dell’entità giuridica;
- periodo finanziario di riferimento;
- categoria di prodotto, con codice della nomenclatura combinata;
- descrizione del prodotto;
- numero di unità scartate;
- peso totale dei prodotti scartati;
- motivo dello scarto;
- trattamento del rifiuto: preparazione per il riutilizzo, riciclo, altro recupero, recupero energetico, smaltimento o trattamento ignoto;
- misure già adottate e misure pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti invenduti.
Le imprese soggette all’obbligo devono conservare per cinque anni dopo la disclosure le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la consegna e il ricevimento dei prodotti invenduti scartati, incluse le dichiarazioni ricevute dagli operatori del trattamento rifiuti sulla ricezione e sul trattamento dei prodotti.
Divieto di distruzione: prodotti interessati e scadenze
Accanto all’obbligo di trasparenza, l’ESPR introduce un vero e proprio divieto di distruzione per alcune categorie di prodotti invenduti. In questa prima fase, il divieto riguarda abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature elencati nell’allegato VII del Regolamento (UE) 2024/1781.
Le scadenze sono:
- 19 luglio 2026: divieto applicabile alle grandi imprese;
- 19 luglio 2030: divieto applicabile alle medie imprese;
Micro e piccole imprese sono invece escluse dall’attuale divieto ESPR.
Un aspetto da precisare è che il divieto non impone di mantenere indefinitamente i prodotti in magazzino. La logica del regolamento è prevenire la distruzione dell’invenduto, spingendo le imprese a gestire meglio stock, resi ed eccedenze e a privilegiare soluzioni come rivendita, riuso, donazione, riparazione, ricondizionamento, rifabbricazione o altre forme di recupero coerenti con la gerarchia dei rifiuti.
Deroghe al divieto di distruzione
Il divieto di distruzione non è assoluto. Il Regolamento delegato (UE) 2026/296 stabilisce i casi in cui la distruzione può essere ancora ammessa, purché l’impresa sia in grado di documentare la deroga applicata. Le deroghe possono riguardare, ad esempio: prodotti pericolosi, prodotti non conformi alla normativa UE o nazionale, prodotti che violano diritti di proprietà intellettuale, che presentano danni, contaminazioni o difetti non riparabili, oppure in caso di tentativi di donazione rimasti senza esito. (Environment)
Anche quando la distruzione è ammessa, l’impresa deve conservare la documentazione per cinque anni e metterla a disposizione delle autorità competenti, in formato elettronico, entro 30 giorni dalla richiesta. Inoltre, deve fornire al gestore del trattamento rifiuti una dichiarazione sulla deroga applicabile.
Controlli e sanzioni
La vigilanza sull’applicazione delle nuove regole sarà affidata alle autorità nazionali competenti, secondo un approccio basato sul rischio. I controlli potranno concentrarsi in particolare sulle imprese che non pubblicano i dati richiesti, che dichiarano quantitativi anomali di prodotti invenduti scartati o che riportano percentuali elevate di trattamenti dei rifiuti indicati come “sconosciuti”. Le autorità potranno richiedere la documentazione a supporto, inclusa quella che attesta la consegna dei prodotti ai gestori dei rifiuti; se lo scostamento tra i dati dichiarati e la documentazione probatoria è inferiore al 10%, l’impresa è considerata conforme. La documentazione dovrà essere conservata per cinque anni.
Quanto alle sanzioni, spetterà agli Stati membri definire un sistema efficace, proporzionato e dissuasivo per garantire l’applicazione dell’ESPR. Le norme nazionali dovranno prevedere almeno sanzioni pecuniarie e l’esclusione temporanea dagli appalti pubblici. Nella determinazione della sanzione, le autorità dovranno tenere conto di elementi quali gravità e durata della violazione, situazione finanziaria dell’impresa, benefici economici ottenuti dall’illecito ed eventuale danno ambientale causato.
Cosa fare ora in azienda
In attesa dei prossimi atti specifici di prodotto, le imprese possono già avviare alcune attività operative:
- verificare la propria classificazione dimensionale, includendo eventuali imprese collegate o associate;
- mappare i prodotti immessi sul mercato UE;
- identificare flussi di invenduto, resi, stock obsoleti e scarti;
- definire una procedura interna per prevenire la distruzione dell’invenduto;
- raccogliere dati tecnici e ambientali sui prodotti;
- aggiornare contratti e richieste informative verso fornitori e produttori;
- predisporre una tracciabilità documentale coerente con il futuro Digital Product Passport.
La conformità ESPR non coincide necessariamente con l’adozione di un sistema certificato, ma richiede dati affidabili, responsabilità interne chiare e processi documentati. L’ESPR introduce infatti un cambio di prospettiva: dalla conformità del singolo prodotto alla gestione integrata del ciclo di vita. Prepararsi per tempo consente di ridurre il rischio di non conformità e trasformare l’adempimento in un’occasione di miglioramento organizzativo, ambientale e competitivo.
Uomo e Ambiente supporta le imprese nella lettura operativa delle nuove norme ambientali, nella verifica dell’applicabilità degli obblighi, nella mappatura dei processi aziendali e nella costruzione di procedure documentate per la compliance.
Per approfondire obblighi, scadenze e aspetti applicativi: esg@uomoeambiente.com
