Il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), non è più un tema da monitorare in prospettiva futura. La prima data operativa da segnare in agenda è il 12 agosto 2026: da quel giorno il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio inizierà ad applicarsi in via generale.
Per molte aziende, il PPWR viene associato soprattutto agli obiettivi al 2030: riciclabilità degli imballaggi, contenuto minimo di riciclato nella plastica, riduzione degli imballaggi superflui e nuove regole sul riuso. Tuttavia, attendere il 2030 sarebbe un errore. Già dal 12 agosto 2026, chi produce, importa, distribuisce o vende prodotti confezionati nel mercato europeo dovrà poter dimostrare un presidio concreto e documentato sulla conformità degli imballaggi.
La questione riguarda non solo i produttori di packaging, ma anche tutte le imprese che immettono sul mercato prodotti confezionati: aziende alimentari, cosmetiche, farmaceutiche, manifatturiere, distributori, e-commerce, importatori e operatori della filiera B2B.
Che cos'è il PPWR e perché cambia l'approccio agli imballaggi
Il Regolamento (UE) 2025/40 – adottato il 19 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 2025 ed entrato in vigore l'11 febbraio 2025 – non aggiorna la precedente Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi: la sostituisce integralmente a partire dal 12 agosto 2026. Questo è un punto spesso sottovalutato: la conformità alla vecchia direttiva non garantisce automaticamente la conformità al PPWR, che introduce obblighi aggiuntivi significativi non previsti in precedenza.
Il cambio di impostazione è sostanziale: l'imballaggio non viene più considerato solo come un elemento accessorio del prodotto, ma come una componente da progettare, documentare e gestire in modo strutturato. In concreto, le aziende dovranno sapere quali imballaggi utilizzano, da quali materiali sono composti, quali sostanze contengono, se sono ridotti al minimo necessario, se sono riciclabili o riutilizzabili, e quale documentazione è disponibile per dimostrarlo.
Passando da una direttiva a un regolamento direttamente applicabile, il PPWR armonizza le regole all'interno dell'Unione europea e riduce le discrepanze tra i diversi ordinamenti nazionali. Sul piano operativo, ciò significa che le imprese non potranno fare affidamento su interpretazioni nazionali divergenti.
La data chiave: 12 agosto 2026
Il PPWR è entrato in vigore l'11 febbraio 2025, ma la sua applicazione generale è fissata al 12 agosto 2026. Questa è la prima vera scadenza operativa per le imprese.
A marzo 2026, la Commissione europea ha pubblicato le Linee Guida interpretative e un documento FAQ per supportare l'applicazione uniforme del Regolamento. Questi documenti costituiscono oggi il riferimento operativo più autorevole disponibile e ne è consigliata la consultazione diretta.
Da agosto 2026, gli operatori economici dovranno confrontarsi con diversi obblighi, tra cui:
- verifica della conformità degli imballaggi ai requisiti applicabili;
- predisposizione della documentazione tecnica (Allegato VII del Regolamento);
- dichiarazione UE di conformità (Allegato VIII del Regolamento) – obbligatoria per tutti gli imballaggi immessi sul mercato, da conservare per 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (imballaggi riutilizzabili);
- rispetto dei limiti sulle sostanze presenti negli imballaggi, inclusi i limiti specifici per PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti;
- presidio delle informazioni lungo la catena di fornitura.
È importante precisare che non tutti gli obblighi del PPWR decorrono dal 12 agosto 2026. Alcuni requisiti dipenderanno da successivi atti delegati o di esecuzione della Commissione europea; altri avranno scadenze successive, ad esempio nel 2028, 2029 o 2030. Tuttavia, il 12 agosto 2026 segna il passaggio dalla fase di preparazione alla fase applicativa con effetti concreti.
Conformità documentale: il primo fronte da presidiare
Uno degli aspetti più rilevanti del PPWR riguarda la capacità di dimostrare la conformità degli imballaggi, non solo di affermarla. Non sarà più sufficiente dichiarare genericamente che un imballaggio è "riciclabile", "sostenibile" o "conforme": serviranno evidenze tecniche coerenti, aggiornate e disponibili.
La documentazione tecnica dovrà includere, per ciascuna tipologia di imballaggio:
- descrizione dell'imballaggio e del suo utilizzo previsto;
- composizione dei materiali, peso e volume;
- dati forniti dai fornitori di materiali o componenti;
- eventuali prove, analisi o dichiarazioni su sostanze regolamentate;
- valutazioni relative a minimizzazione, riciclabilità, riuso o compostabilità, quando pertinenti;
- la dichiarazione UE di conformità (Allegato VIII), obbligatoria dal 12 agosto 2026 per tutti gli imballaggi immessi sul mercato.
Per molte aziende questa sarà la parte più complessa: non tanto perché manchino completamente le informazioni, ma perché spesso sono distribuite tra ufficio acquisti, qualità, fornitori, produzione, logistica, marketing e consulenti esterni. Il primo lavoro concreto da fare è ricostruire una base dati ordinata sugli imballaggi utilizzati.
Chi è il "fabbricante" secondo il PPWR: una distinzione che molte aziende non si aspettano
Il PPWR introduce una definizione di "fabbricante" che ribalta l'intuizione comune: non è necessariamente chi produce fisicamente l'imballaggio, ma chi lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale. Questo significa che le aziende che fanno produrre imballaggi personalizzati da terzi (private label) sono considerate fabbricanti a tutti gli effetti, con i relativi obblighi documentali.
Capire quale ruolo si riveste secondo il PPWR (fabbricante, importatore, distributore o utilizzatore) è il primo passo per identificare gli obblighi applicabili. In alcuni casi, gli stessi obblighi del fabbricante possono ricadere su importatori o distributori che appongono il proprio marchio o modificano un imballaggio già immesso sul mercato.
Limiti sulle sostanze: PFAS, metalli pesanti e materiali a contatto con alimenti
Il PPWR rafforza significativamente il presidio sulle sostanze presenti negli imballaggi. Il tema è particolarmente rilevante per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti, ma non riguarda solo il settore food.
Per gli imballaggi a contatto con alimenti, a partire dal 12 agosto 2026 scatta un divieto specifico per i PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche), con limiti massimi fissati direttamente dal Regolamento.
Un aspetto operativo fondamentale: il PPWR non prevede alcun periodo transitorio per l'esaurimento delle scorte. Gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono restare in commercio, ma quelli prodotti e immessi dopo tale data devono rispettare i nuovi limiti da subito.
Più in generale, per tutti gli imballaggi il Regolamento richiede che la presenza di sostanze problematiche (cd. "sostanze di interesse") venga minimizzata, con obbligo di documentazione oggettiva a supporto.
Per le aziende, questo significa coinvolgere i fornitori e richiedere informazioni tecniche più puntuali sui materiali utilizzati, sulle barriere, sui rivestimenti, sugli additivi e sulle sostanze intenzionalmente aggiunte. Chi utilizza imballaggi complessi, multistrato, rivestiti, importati o destinati al contatto alimentare dovrebbe avviare subito una verifica documentale e, se necessario, analitica. Aspettare agosto 2026 rischia di non lasciare tempo sufficiente per sostituire materiali, aggiornare fornitori o modificare capitolati di acquisto.
Chi è coinvolto
Il PPWR interessa un numero molto ampio di operatori. In particolare, dovrebbero valutare il proprio posizionamento:
- produttori di imballaggi, che progettano o fabbricano packaging destinato al mercato europeo;
- aziende che confezionano prodotti con marchio proprio o per conto terzi (private label);
- importatori, quando introducono nel mercato UE prodotti già confezionati;
- distributori e retailer, inclusi operatori e-commerce;
- aziende che utilizzano imballaggi di trasporto o imballaggi industriali;
- operatori del settore alimentare, soprattutto in caso di materiali a contatto con alimenti;
- imprese che acquistano packaging personalizzato, perché potrebbero assumere obblighi specifici in base al ruolo ricoperto nella catena di fornitura.
Non tutte le aziende avranno gli stessi obblighi. Tuttavia, tutte le imprese che utilizzano, vendono o importano prodotti confezionati dovrebbero capire quale ruolo assumono secondo il PPWR e quali informazioni devono raccogliere o rendere disponibili.
Cosa fare adesso: una checklist operativa
La scadenza del 12 agosto 2026 richiede un approccio pratico e progressivo. Le attività prioritarie da avviare subito:
- Mappare gli imballaggi utilizzati Individuare tutte le tipologie di imballaggio: primario, secondario, terziario, imballaggi di trasporto, imballaggi per e-commerce, imballaggi riutilizzabili, imballaggi a contatto con alimenti;
- Identificare materiali e fornitori Per ogni imballaggio, raccogliere informazioni su materiale, composizione, peso, volume, componenti, eventuali rivestimenti e provenienza;
- Verificare il ruolo dell'azienda Capire se l'impresa opera come fabbricante, importatore, distributore o utilizzatore di imballaggi. Il ruolo determina il tipo di obbligo applicabile. Attenzione al concetto di "fabbricante" secondo il PPWR: se l'azienda appone il proprio marchio su imballaggi prodotti da terzi, è considerata fabbricante a tutti gli effetti;
- Richiedere documentazione ai fornitori Aggiornare capitolati, contratti e procedure di acquisto, chiedendo dichiarazioni, schede tecniche e dati utili a dimostrare la conformità. Per il food packaging, richiedere dati analitici sui PFAS e dichiarazioni specifiche sull'assenza di aggiunta intenzionale;
- Valutare le sostanze critiche Dare priorità agli imballaggi a contatto con alimenti, ai materiali rivestiti, agli imballaggi importati, ai packaging multistrato e alle soluzioni per cui la composizione non è chiara. Verificare i limiti PFAS applicabili dal 12 agosto 2026;
- Preparare il fascicolo documentale e la dichiarazione di conformità Costruire una struttura ordinata per conservare documentazione tecnica, dichiarazioni e valutazioni di conformità (Allegati VII e VIII del Regolamento). Ricordare i tempi di conservazione: 5 anni per imballaggi monouso, 10 anni per quelli riutilizzabili. L'obiettivo non è solo "avere i documenti", ma poterli reperire e aggiornare in modo tracciabile;
- Pianificare le modifiche future Gli obiettivi su riciclabilità, contenuto riciclato, riuso e riduzione degli imballaggi richiederanno interventi progettuali. Le scelte di packaging fatte oggi dovrebbero già tenere conto delle scadenze successive al 2026.
Non solo compliance: il PPWR come occasione di revisione dei processi
Il PPWR non è un adempimento isolato: tocca acquisti, progettazione, logistica, qualità, ambiente, marketing e rapporti con fornitori e clienti.
Per questo motivo, il modo più efficace per affrontarlo non è creare un documento "a valle", ma integrare i requisiti del Regolamento nei processi aziendali. Ogni nuovo imballaggio dovrebbe essere valutato prima dell'acquisto o della messa in commercio, con criteri chiari su conformità, materiali, riciclabilità, sostanze e documentazione disponibile.
Questo approccio permette anche di ridurre il rischio di claim ambientali non adeguatamente supportati. In un contesto normativo sempre più attento alla correttezza delle dichiarazioni ambientali, poter dimostrare la conformità degli imballaggi diventa un elemento di tutela e di credibilità.
UOMOeAMBIENTE può supportare le imprese nella valutazione degli obblighi applicabili, nella mappatura degli imballaggi, nella verifica della documentazione disponibile e nella definizione di un piano di adeguamento coerente con il ruolo dell'azienda nella filiera.
Prepararsi ora significa evitare interventi urgenti a ridosso della scadenza, ridurre il rischio di non conformità e trasformare l'adeguamento normativo in un'occasione per rendere più efficiente e sostenibile la gestione degli imballaggi.
Per approfondire obblighi, scadenze e aspetti applicativi: esg@uomoeambiente.com



