La polizza Cat Nat (abbreviazione di catastrofi naturali) è un’assicurazione pensata per proteggere i beni di un’impresa dai danni causati da eventi naturali estremi, come: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni.

Questa copertura riguarda generalmente immobili, terreni, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali.

Dal 31 marzo 2025, tutte le aziende con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione nel Paese sono obbligate per legge a stipulare una polizza Cat Nat. L’obbligo è stato introdotto dal Decreto Milleproroghe (Dl 27 dicembre 2024, n. 202), e ha l’obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema produttivo nazionale contro i danni economici causati dai disastri naturali.

Tuttavia, il Decreto Legge n. 39 del 31 marzo 2025 ha introdotto una proroga: vediamo insieme cosa prevede la normativa, quali imprese sono coinvolte, e cosa bisogna fare per adeguarsi in tempo. 

Perché è stata introdotta la norma?  

Negli ultimi anni, la frequenza e la gravità degli eventi di natura catastrofale – ovvero eventi ambientali estremi, rari ma dagli impatti devastanti, come frane, alluvioni e terremoti – sono aumentati sensibilmente.  

L’aumento di questi eventi ha determinato un incremento dei risarcimenti da parte delle assicurazioni e un conseguente rialzo dei premi. Tuttavia, stimare l’adeguato livello di questi premi è diventato sempre più complesso a causa della natura non lineare di questi eventi, anche legati ai cambiamenti climatici. 

L’Italia è particolarmente vulnerabile a rischi naturali, essendo:  

  • 1° paese in Europa e 8° al mondo per rischio sismico e dissesto idrogeologico con quasi il 94% dei comuni a rischio frane, alluvioni o erosione costiera;  
  • ad alto rischio alluvionale, con circa 1200 fiumi sul territorio nazionale.  

Nonostante ciò, il settore assicurativo per le calamità naturali è scarsamente sviluppato: attualmente solo il 5% delle imprese e il 2% delle abitazioni dispongono di una copertura adeguata. Tra le cause della sotto-assicurazione troviamo:  

  • bassa percezione del rischio da parte delle imprese;  
  • premi richiesti elevati a fronte di una scarsa domanda;  
  • scarsa diffusione della cultura assicurativa;  
  • eccessiva fiducia nell’intervento pubblico.  

Per contrastare questo problema, la Legge di Bilancio 2023 (aggiornata nel 2024) ha introdotto l’obbligo di polizza Cat Nat per le imprese con sede legale in Italia e per quelle estere che operano nel Paese.  Si ricorda che l’obbligo riguarda anche le compagnie assicurative, che devono rendere disponibile questa copertura: in caso contrario, sono previste sanzioni. 

La scadenza per l’adeguamento, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata successivamente prorogata con il Decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024, convertito in legge). 

Ambito di applicazione e quadro normativo  

Con il Decreto Ministeriale n. 18/2025 “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali” sono state definite le modalità con le quali i soggetti obbligati devono stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni materiali derivanti da eventi catastrofali, quali le caratteristiche delle polizze, le modalità di attivazione dell’obbligo e i criteri applicativi per le imprese e per le compagnie assicurative. 

La norma si applica a tutte le imprese con sede legale in Italia, comprese le ditte estere con stabile organizzazione nel territorio nazionale e iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2195 c.c. Rientrano nell’obbligo anche le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese. Sono invece escluse le imprese agricole (ex art. 2135 c.c.) e quelle i cui beni immobili risultino gravati da abusi edilizi, costruiti in assenza delle autorizzazioni previste o che abbiano subito abusi successivamente.  

Finalità, benefici attesi e modalità di funzionamento della polizza Cat Nat  

Questa misura normativa si inserisce in un contesto più ampio di adattamento ai cambiamenti climatici ed è coerente con le pratiche già consolidate in ambito europeo. L’obiettivo principale è quello di tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità operativa delle imprese anche in situazioni di emergenza, riducendo l’impatto economico delle calamità naturali. Allo stesso tempo, si mira a una distribuzione più equilibrata del rischio tra imprese, assicurazioni e Stato, limitando la dipendenza dai fondi pubblici in caso di disastri.  

La copertura assicurativa obbligatoria riguarda i danni diretti subìti a seguito di eventi calamitosi sui beni materiali indicati all’art. 2424 c.c., primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)), ovvero terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Il costo della polizza è determinato sulla base delle dimensioni aziendali, della tipologia di attività svolta e della localizzazione geografica, con particolare attenzione al rischio sismico e idrogeologico dell’area interessata.  

Le polizze possono includere, a discrezione dell’impresa, anche coperture accessorie come il rimborso per l’interruzione dell’attività produttiva. Le polizze già attive prima dell’entrata in vigore del decreto dovranno essere adeguate entro 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Inoltre, a partire dal 1° aprile 2025, la stipula dell’assicurazione potrà diventare condizione necessaria per l’accesso a nuove erogazioni di credito o al rinnovo di garanzie già esistenti da parte degli istituti bancari.  

Per sostenere la sostenibilità del sistema, lo Stato interverrà attraverso SACE (Società Assicurativa Commercio Estero), che potrà coprire fino al 50% degli indennizzi derivanti da calamità naturali, entro un limite massimo di 5 miliardi di euro annui. Il Regolamento attuativo del MEF ha inoltre definito: i criteri per l’individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali; le modalità di determinazione e aggiornamento periodico dei premi assicurativi; i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle compagnie; i criteri per l’aggiornamento dei valori assicurati; e infine le modalità di coordinamento con IVASS per garantire la vigilanza prudenziale del sistema.  

Scadenze e modifiche recenti  

  • A seguito della recente proroga introdotta dal Decreto Legge n. 39 del 31 marzo 2025  gli obblighi di stipulare i contratti assicurativi sono previsti entro Grandi imprese: 31 marzo 2025  
  • Medie imprese: 1° ottobre 2025  
  • Piccole e micro imprese: 31 dicembre 2025 

Le sanzioni per inadempienza sono state rinviate per le grandi imprese di 90 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.  

Costi e determinazione del premio assicurativo  

Uno degli aspetti più delicati dell’obbligo assicurativo riguarda la determinazione del premio e il relativo impatto economico sulle imprese. Il premio viene calcolato in proporzione al rischio, tenendo conto di diversi fattori: l'ubicazione e la vulnerabilità dei beni assicurati, la storicità degli eventi catastrofali nell’area e le misure di prevenzione adottate dall’impresa. Inoltre, è previsto un aggiornamento periodico che consenta di adeguare il premio all’evoluzione del rischio nel tempo.  

In Italia, il costo medio di una polizza catastrofale per un’impresa può variare sensibilmente: si va da circa 100 euro a oltre 12.000 euro all’anno, a seconda del valore dell’immobile, della tipologia di attività e della zona geografica. Le imprese situate in aree ad alto rischio sismico o idrogeologico potrebbero dover affrontare costi più elevati. Questo rappresenta una preoccupazione concreta, soprattutto per le piccole e medie imprese, che temono un aumento considerevole delle spese operative.  

Per evitare impatti troppo gravosi, è fondamentale pianificare per tempo l’adeguamento: individuare con precisione quali beni assicurare, confrontare le offerte disponibili sul mercato e valutare l’eventuale stipula di coperture accessorie o integrative. Solo una gestione oculata può trasformare quest’obbligo da possibile aggravio a opportunità di protezione e continuità aziendale.  

Ambiti di applicazione e limitazioni  

Le imprese che non possiedono terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizza tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing) devono assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. 

Casi specifici sono trattati con FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

Inoltre dalle FAQ pubblicate da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), emerge che la polizza obbligatoria non copre i seguenti rischi da eventi naturali: 

  • mareggiate, maremoti, penetrazione di acqua marina, falde freatiche; 
  • bombe d’acqua (accumulo d’acqua per piogge brevi ma intense); 
  • bradisismo, eruzioni vulcaniche, subsidenza, slavine, valanghe 

Non vengono inoltre coperti: 

  • i danni derivanti dall’intervento umano; 
  • il rischio di business interruption, cioè i danni derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento e produttive. 

I rischi di cui sopra dovranno quindi essere assicurati separatamente con polizze “volontarie”. 

Conseguenze per chi non si adegua  

Le imprese che non si adegueranno alla nuova normativa sull’obbligo assicurativo contro i danni da eventi catastrofali rischiano conseguenze significative, sia sul piano economico che legale.  

In primo luogo, la mancata stipula della polizza obbligatoria potrebbe precludere l’accesso a contributi pubblici, agevolazioni fiscali e finanziamenti statali (dalla data di entrata in vigore degli obblighi, senza retroattività), inclusi quelli previsti in caso di emergenze naturali. Inoltre, dal  31 marzo 2025, le banche potranno richiedere la polizza come condizione per la concessione di nuovi finanziamenti o per il rinnovo di garanzie esistenti.  

In assenza di copertura assicurativa, le imprese dovrebbero affrontare autonomamente gli elevati costi di ripristino a seguito di calamità naturali, esponendosi a ingenti danni economici che potrebbero compromettere la loro operatività e, nei casi più gravi, la sopravvivenza stessa dell’attività. L’interruzione o la riduzione dell’attività produttiva può infatti generare perdite di mercato, calo del fatturato e perdita di competitività.  

Un’ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che la copertura obbligatoria non include le merci né i danni indiretti. Di conseguenza, molte imprese dovranno valutare la stipula di polizze integrative per tutelare appieno il proprio patrimonio e garantire la continuità operativa anche in caso di eventi avversi.  

Infine, per le imprese già in possesso di coperture assicurative precedenti all’entrata in vigore del decreto, è previsto un termine di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per adeguarsi alle nuove disposizioni.  

Conclusioni  

L’introduzione dell’obbligo di assicurazione per le calamità naturali rappresenta un cambiamento significativo per il sistema produttivo italiano, ponendo le basi per una maggiore stabilità economica e una riduzione dei rischi. Tuttavia, per molte imprese l’adeguamento potrebbe risultare complesso, ed è quindi fondamentale agire per tempo.  

Noi di UOMOeAMBIENTE ci impegniamo a supportare i nostri clienti nell’adeguamento alla normativa, offrendo assistenza e consulenza per facilitare la sottoscrizione delle polizze necessarie. Il nostro obiettivo è garantire che le aziende siano preparate e protette, minimizzando i rischi e massimizzando le opportunità offerte dalla nuova regolamentazione.