Il Garante per la privacy ha pubblicato una serie di utili FAQ che recepiscono e adeguano al contesto normativo nazionale le linee guida EDPB sulla videosorveglianza adottate all'inizio di quest'anno, rendendole fruibili e di facile lettura per tutti i soggetti interessati: un vademecum utile soprattutto a individuare quelli che sono gli obblighi per il titolare del trattamento.
Il nuovo vademecum sulla videosorveglianza
La regolamentazione in materia di videosorveglianza è assai complessa e risulta essere disciplinata da un ampio ventaglio di norme che vanno dal diritto civile, al diritto penale, al diritto del lavoro, alla normativa a tutela della privacy individuale. Il Garante ha pubblicato un utile vademecum che fornisca, a cittadini ed imprese, risposte chiare e coincise ad alcuni ricorrenti quesiti: quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza? Posso installare liberamente una telecamera in casa o nelle sue pertinenze? Il datore di lavoro può installare delle telecamere sul luogo di lavoro? Per quanto tempo possono essere conservate le riprese?
Il nuovo vademecum è utile soprattutto per ribadire quelli che sono gli obblighi del titolare del trattamento in ottemperanza al principio di accountability attorno al quale è costruito il GDPR. Tra le tante novità , spicca senz'altro il nuovo cartello di videosorveglianza che il Garante ha reso disponibile sul proprio sito web.
Obblighi principali per il titolare del trattamento
Come ben noto, infatti, uno degli obblighi principali per il titolare del trattamento è quello di informare adeguatamente gli interessati del fatto che stanno per accedere ad un'area in cui è in funzione un sistema di videosorveglianza. Le informazioni di primo livello sono quelle che il titolare del trattamento deve comunicare in occasione del primo contatto con i soggetti interessati, attraverso un cartello da affiggere, in posizione ben visibile, prima dell'accesso ai locali videosorvegliati. Tale cartello dovrà fornire ai soggetti interessati un quadro di insieme del trattamento, attraverso l'indicazione di informazioni quali il titolare del trattamento, le finalità perseguite e il periodo di conservazione. Posto che il titolare dovrà in ogni caso fornire tutte le informazioni minime previste all'art. 13 GDPR, il cartello dovrà comunque rimandare ad una informativa più estesa (c.d. di secondo livello) che potrà essere resa anche attraverso l'affissione in bacheca o l'indicazione di un link a sito web o un QR code.
Allegati e Link utili:
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