L’impatto del COVID-19 sui modelli organizzativi e di gestione ex D.gls 231/2001

In questo periodo tutte le imprese italiane sono messe di fronte alla confermata necessità di verificare l’adeguatezza dei propri presidi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A seguito dell’emergenza correlata alla diffusione del Covid-19 si sono aperti molteplici risvolti che si riflettono anche sulle Responsabilità delle Persone Giuridiche, nell’ambito di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 con particolare riferimento alle tematiche della Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

La protezione dell’integrità psicofisica dei dipendenti, anche dai rischi biologici cui sono esposti nello svolgimento delle attività lavorative, rappresenta un obbligo specifico per il datore di lavoro.

È infatti da sottolineare che, laddove le misure di prevenzione attuate non fossero idonee ad evitare la propagazione del Coronavirus tra i dipendenti, la malattia o – nei casi più gravi – il decesso dei lavoratori contagiati, potrebbero integrare i reati di lesioni personali colpose o di omicidio colposo commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con conseguente responsabilità del datore di lavoro ove sussistesse un nesso causale tra la violazione di tali norme e il contagio.

La responsabilità dell’Ente si configura quando il comportamento ne abbia procurato un vantaggio o comunque un minor costo. Nel contesto legato all’emergenza Coronavirus, il vantaggio potrebbe derivare da un risparmio sui dispositivi di protezione, dalla decisione di mantenere comunque aperta la propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate per i propri dipendenti a seguito di un’adeguata valutazione del rischio.

Le organizzazioni come possono evitare le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 231/2001?

Il DLGS 231/2001 dispone che le società possono essere sottoposte a sanzioni (pecuniarie, interdittive ecc.) quando viene provato che esse non hanno posto in essere adeguati presidi per limitare il rischio di commissione di reati (quelli elencati dal medesimo decreto), non abbiamo adottato un Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) ed istituito un Organismo di Vigilanza (ODV).

Il MOG è un documento che riassume tutti i presidi e le procedure atti a limitare i rischi di commissione di taluni reati tra cui anche le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, la sua adozione risulta ancora più urgenti in quei contesti lavorativi in cui la continuità della produzione richieda la necessaria presenza dei dipendenti in azienda e non sia possibile adottare lo smart-working. Le imprese hanno l’obbligo di monitorare i numerosi provvedimenti di urgenza che le istituzioni italiane hanno adottato – e continuamente aggiornano – sin dall’inizio della crisi.

Un idoneo modello organizzativo deve includere:

  • un’adeguata valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione conseguenti per i lavoratori, con particolare riferimento al rischio biologico – art. 271 D.Lgs. 81/08
  • appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche e organizzative possano causare rischi per la salute dei dipendenti, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio (incluse le modalità lavorative in in ottemperanza alle disposizioni ministeriali per prevenire il contagio)
  • le adeguate misure di sorveglianza sanitaria
  • informazione e formazione dei lavoratori
  • la vigilanza e il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

Per garantire l’implementazione e il rispetto delle misure, saranno direttamente coinvolti l’organo direttivo, i soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro (RSPP, RLS, Medico Competente, Preposti alle emergenze) e i responsabili delle risorse umane.

Per verificare la tenuta del sistema in relazione alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo adottato dalla società, significativo è il ruolo dell’Organismo di Vigilanza. Questi, dovrà infatti assicurare l’intensificazione di tempestivi flussi informativi reciproci con l’organo direttivo e gli altri soggetti deputati alla gestione del rischio, nonché promuovere apposite verifiche straordinarie sull’idoneità preventiva delle misure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.