Decreto 2 settembre 2021: le nuove disposizioni in materia di Sicurezza antincendio
Il 4 novembre 2022 entrerà in vigore il Decreto ministeriale 2 settembre 2021 inerente la gestione del servizio di prevenzione e protezione antincendio in azienda, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo Decreto ministeriale contenente la nuova normativa sulla Sicurezza antincendio fornisce informazioni su:
- gestione della sicurezza antincendio (art.2)
- informazione e formazione dei lavoratori (art.3)
- designazione degli addetti al servizio antincendio (art.4)
- formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione / lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art.5)
- requisiti dei docenti (art.6).
Dalla data di entrata in vigore del Decreto saranno abrogati i rispettivi articoli del DM 10/03/1998 inerenti le medesime tematiche. In particolare risulteranno maggiormente definiti i corsi di formazione e i rispettivi aggiornamenti; come espressamente previsto dall’art.5, è stata definita la periodicità dei corsi di aggiornamento per gli “addetti antincendio”, che dovrà avere cadenza almeno quinquennale.
Il nuovo Decreto individua nuovi requisiti per i docenti, tra cui:
- esperienza di almeno 90 ore di docenza antincendio
- frequenza a specifico corso per docenti erogato da VV.F.
- iscrizione nei rispettivi elenchi del Ministero dell’interno (D.Lgs. 139/2006)
- ex-personale del Corpo Nazionale dei VV.F. con ruolo operativo di almeno 10 anni.