Rilevanti modifiche normative
Il mese di settembre ha riservato molte novità nella normativa ambientale, in particolare per la gestione dei rifiuti. In primo luogo in data 15/09/20 è entrata in vigore anche la Legge 120/20 di conversione del D.L. Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) che ha introdotto importanti novità ambientali, in particolare su Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e bonifiche.
Sono stati quindi pubblicati in successione in data 03/09/20 n. 4 Decreti che attuano le Direttive UE facenti parte del cosiddetto “pacchetto circular economy”:
- il Lgs. 116/20 che ha ampiamente e profondamente modificato la disciplina dei rifiuti, nella parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (entra in vigore il 26/09/20);
- il Lgs. 118/20 relativo ai rifiuti di pile, accumulatori e RAEE e che ha modificato il D.Lgs. 188/08 e il D.Lgs. 49/14 (entra in vigore il 27/09/20);
- il Lgs. 119/20 relativo ai veicoli fuori uso e che ha modificato il D.Lgs. 209/03 (entra in vigore il 27/09/20);
- il Lgs. 121/20 relativo alle discariche di rifiuti e che ha modificato il D.Lgs. 36/03 (entra in vigore il 28/09/20).
Di rilevante importanza sono le novità introdotte dal D.Lgs. 116/20 alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06, queste vertono in particolare su: responsabilità estesa del produttore; preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero; definizioni; classificazione; assimilazione; tasse; responsabilità, deposito temporaneo; MUD, formulari, registri e sistema di tracciabilità; rifiuti da manutenzione; sanzioni.
Si segnala che:
- sono state rimodulate ed introdotte nuove definizioni;
- è stato introdotto il deposito temporaneo prima della raccolta;
- è stato introdotto l’obbligo di rilascio dell’attestazione di avvenuto smaltimento nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15;
- è stato eliminato l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, per i soli rifiuti non pericolosi, per le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l’utilizzo dei registri IVA;
- il tempo di conservazione dei registri di carico e scarico è stato ridotto a 3 anni dalla data dell’ultima registrazione (escluso le discariche);
- i registri di carico e scarico possono anche essere “resi accessibili” presso gli impianti di produzione (quindi possono essere conservati anche in altro sito);
- il tempo di conservazione dei formulari è stato ridotto a 3 anni;
- fino alla data di entrata in vigore della tracciabilità elettronica, è introdotta, in alternativa al formulario cartaceo vidimato, la possibilità di accedere al format di formulario tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia;
- i termini temporali per gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, sono prolungati fino a 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione;
- è specificato che nel caso di trasporto presso la sede di rifiuti da manutenzione (ex art. 266 co. 4 e art. 230 e che si configurano come prodotti presso la sede), questi debbano essere accompagnati da un DDT (e non da formulario);
- sono ridotte le sanzioni amministrative per mancata / errata tenuta del registro di carico e scarico, per assenza / incompleta compilazione del formulario e per manca / inesatta presentazione del MUD;
- cono definite le sanzioni per mancata o errata iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;
- è specificato che le sanzioni per violazione degli adempimenti amministrativi (tenuta registri, formulari, MUD) non sono applicate per gli errori materiali e violazioni formali che non siano rilevanti ai fini della tracciabilità.
Tra le novità di rilievo si citano il nuovo sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti e la responsabilità estesa del produttore di beni durevoli.
Dopo l’abrogazione del Sistri è in fase di avanzata la realizzazione dell’atteso Decreto che introduce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale (che non sarà immediato), la tracciabilità dei rifiuti è garantita attraverso gli adempimenti previgenti ovvero compilazione dei formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD (Denuncia rifiuti).
Si precisa a tal proposito che, mentre l’entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.Lgs. 116/20 è il 26/09/20, per le disposizioni relative al Registro elettronico ed altre correlate l’entrata in vigore è legata alla pubblicazione di specifici Decreti attuativi.
La responsabilità estesa del produttore dei beni durevoli è senza dubbio lo strumento primario per la corretta applicazione dell’economia circolare da parte del sistema produttivo.
L’obiettivo del Decreto è quello di dare finalmente piena attuazione dei principi di riutilizzo dei beni, prevenzione della produzione dei rifiuti, riciclo e recupero dei rifiuti, già presenti nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
In sostanza il compito dei produttori dei beni è quello di attuare azioni mirate allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti, compresa la potenzialità di riciclaggio multiplo.
E’ richiesto ai produttori possono finanziare ed eventualmente anche organizzare le filiere del recupero, per favorire la riduzione dei rifiuti e il riciclo dei materiali.
Anche in questo caso l’entrata in vigore di detta responsabilità è legata alla pubblicazione di specifici Decreti attuativi.