La Commissione europea ha pubblicato il nuovo pacchetto di aggiornamento e semplificazione relativo all’EUDR – Regolamento UE sui prodotti a deforestazione zero, il quadro normativo che disciplina l’immissione sul mercato e l’esportazione dall’Unione europea di determinate materie prime e prodotti associati al rischio di deforestazione e degrado forestale.
Il Regolamento, adottato con il Regolamento (UE) 2023/1115, si applica a sette principali commodities: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, oltre a numerosi prodotti derivati. L’obiettivo è garantire che i prodotti immessi sul mercato UE o esportati dall’UE non provengano da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020 e siano conformi alla legislazione del Paese di produzione. La pagina ufficiale della Commissione dedicata all’implementazione dell’EUDR raccoglie il testo normativo, le FAQ, la Guidance, le infografiche operative e le informazioni sul Sistema Informativo.
Perché è importante l’aggiornamento 2026
Nel maggio 2026 la Commissione ha pubblicato la revisione di semplificazione dell’EUDR, prevista a seguito delle modifiche legislative approvate nel 2025. La revisione si accompagna all’aggiornamento della Guidance ufficiale, delle FAQ EUDR, delle Supply Chain Infographics e di ulteriori interventi sul Sistema Informativo.
Il messaggio principale è chiaro: l’EUDR non viene superato, ma reso più proporzionato. La Commissione non ritiene opportuno proporre ulteriori modifiche al testo normativo di base, ma introduce chiarimenti e strumenti per ridurre gli oneri amministrativi e facilitare l’applicazione da parte delle imprese.
Le date di applicazione attualmente previste sono:
- 30 dicembre 2026 per grandi e medie imprese;
- 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese;
- 30 dicembre 2026 per micro e piccole imprese già soggette al precedente Regolamento UE sul legno (EUTR).
Tali scadenze derivano dalle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2650, che ha posticipato l’entrata in applicazione e introdotto semplificazioni mirate.
Le principali semplificazioni introdotte
La revisione 2026 interviene su più livelli: ruoli nella supply chain, obblighi di due diligence, dichiarazioni semplificate, ambito di applicazione dei prodotti e funzionamento del Sistema Informativo.
- Maggiore centralità degli operatori “a monte”
Uno dei principali cambiamenti riguarda la distribuzione degli obblighi lungo la filiera.
Gli operatori a monte sono i soggetti che immettono per primi un prodotto rilevante sul mercato UE o lo esportano dall’UE. A loro resta attribuita la responsabilità principale della due diligence: raccolta delle informazioni, valutazione del rischio, eventuale mitigazione e presentazione della Dichiarazione di Due Diligence (DDS) tramite il Sistema Informativo EUDR. La Commissione chiarisce che gli operatori a monte devono effettuare la due diligence prima dell’immissione sul mercato o dell’esportazione, e trasmettere il numero DDS ai propri acquirenti diretti a valle. (Green Forum)
La due diligence resta articolata su tre fasi: raccolta delle informazioni, valutazione del rischio e mitigazione. I dati rilevanti includono, tra gli altri: descrizione del prodotto, quantità, Paese di produzione, geolocalizzazione degli appezzamenti, dati di fornitori e clienti e informazioni verificabili sulla conformità alla legislazione del Paese di produzione. (Green Forum)
- Dichiarazione semplificata per micro e piccoli operatori a monte
La revisione introduce un regime specifico per i micro e piccoli operatori primari, cioè soggetti che producono direttamente le commodities rilevanti, ad esempio coltivandole, raccogliendole o allevandole, e che hanno sede in Paesi classificati a basso rischio.
Questi operatori non devono presentare una DDS completa per ogni operazione, ma possono utilizzare una dichiarazione semplificata una tantum nel Sistema Informativo. La dichiarazione contiene informazioni essenziali e deve essere aggiornata solo in caso di modifiche rilevanti. In alcuni casi può essere utilizzato l’indirizzo postale dello stabilimento o del terreno, oppure dati catastali equivalenti, in luogo delle coordinate di geolocalizzazione.
È inoltre prevista la possibilità che associazioni, cooperative, gruppi di produttori o autorità degli Stati membri agiscano come rappresentanti autorizzati per facilitare la trasmissione dei dati.
- Alleggerimento per operatori e commercianti a valle
La revisione chiarisce in modo più netto il ruolo degli operatori a valle e dei trader.
Gli attori a valle sono coloro che vendono o esportano prodotti già sottoposti a due diligence a monte. Ad esempio, un’impresa europea che produce cioccolato utilizzando cacao già immesso sul mercato UE da un operatore a monte può essere qualificata come operatore a valle, se tutti gli ingredienti rilevanti sono già stati oggetto di due diligence.
Per questi soggetti gli obblighi sono più leggeri: devono raccogliere e conservare determinate informazioni su fornitori e clienti per almeno cinque anni e informare le autorità qualora vengano a conoscenza di possibili non conformità. Non devono invece svolgere una nuova due diligence, presentare una DDS o adottare un sistema di due diligence autonomo.
Per le grandi imprese a valle resta previsto l’obbligo di registrazione nel Sistema Informativo e di verifica della due diligence a monte, ma solo in caso di elementi che facciano emergere un possibile rischio di non conformità. Per PMI a valle, invece, gli obblighi sono ulteriormente ridotti.
- Due diligence semplificata per Paesi a basso rischio
La Commissione chiarisce anche il funzionamento della due diligence semplificata. Gli operatori che si approvvigionano da Paesi classificati a basso rischio non sono tenuti a svolgere una valutazione del rischio né ad adottare misure di mitigazione, salvo emergano informazioni che indichino un possibile rischio di non conformità.
Resta centrale il cosiddetto criterio di legalità: i prodotti devono essere conformi alla legislazione rilevante del Paese di produzione. Per supportare le imprese, la Commissione prevede la creazione di repository dedicati alla normativa dei Paesi produttori e agli schemi di certificazione applicabili alle commodities EUDR.
- Aggiornamento del Sistema Informativo EUDR
Il Sistema Informativo EUDR è lo strumento online attraverso cui vengono gestite le dichiarazioni di due diligence. La piattaforma consente di inserire dati su prodotti, codici HS, quantità, origine, geolocalizzazione e documentazione rilevante. Sono previste anche funzionalità per gestione tramite API, utili soprattutto per grandi operatori con numerosi prodotti e fornitori.
La revisione 2026 prevede aggiornamenti tecnici per recepire le modifiche normative, incluse le dichiarazioni semplificate, la registrazione di nuovi ruoli, strumenti di raggruppamento volontario dei numeri di riferimento e miglioramenti dell’interoperabilità.
Product scope: attenzione ai prodotti inclusi ed esclusi
Un ulteriore fronte riguarda l’ambito di applicazione del Regolamento. La Commissione ha proposto una rimodulazione del perimetro dei prodotti interessati tramite una bozza di atto delegato. L’obiettivo è concentrare gli obblighi sui beni effettivamente associati al rischio di deforestazione, evitando oneri amministrativi non proporzionati.
Tra le modifiche proposte rientrano l’inclusione di alcuni prodotti a valle, come il caffè solubile e alcuni derivati dell’olio di palma, e l’esclusione di categorie quali pelle, pneumatici ricostruiti, prodotti usati, campioni e alcuni materiali di imballaggio. La bozza di atto delegato è aperta a feedback pubblico fino al 1° giugno 2026. (European Commission)
Per le imprese, questo significa che la prima attività operativa resta la verifica puntuale dei prodotti, dei codici doganali e delle filiere coinvolte.
Cosa devono fare ora le imprese
Anche se le semplificazioni riducono alcuni obblighi, la compliance EUDR richiede una preparazione concreta. Le aziende dovrebbero avviare fin da subito alcune attività:
- mappare prodotti e codici CN/HS per verificare se rientrano nell’Allegato I EUDR;
- qualificare il proprio ruolo nella supply chain: operatore a monte, operatore a valle, trader, primo operatore a valle o rappresentante autorizzato;
- verificare i fornitori e i flussi di approvvigionamento, soprattutto in presenza di commodities provenienti da Paesi extra-UE;
- organizzare dati e documenti richiesti per la due diligence: origine, geolocalizzazione, quantità, fornitori, clienti, evidenze di legalità;
- aggiornare procedure interne e responsabilità aziendali, coinvolgendo acquisti, qualità, logistica, legale, compliance e sostenibilità;
- valutare l’integrazione con sistemi digitali di tracciabilità e con strumenti di gestione ESG, ISO e reporting di sostenibilità.
La revisione 2026 rende l’EUDR più proporzionato, ma non elimina la necessità di un sistema organizzato, documentato e verificabile.
Il supporto di Uomo e Ambiente
Uomo e Ambiente supporta le imprese nella lettura applicativa degli obblighi EUDR, nella classificazione del ruolo aziendale all’interno della supply chain, nella gap analysis documentale e procedurale, nella formazione interna e nella costruzione di sistemi di gestione e controllo coerenti con i requisiti ambientali, ESG e di sostenibilità.
L’obiettivo è aiutare le aziende a trasformare l’adempimento normativo in un processo strutturato, integrato nei sistemi aziendali e difendibile in caso di controlli.
Per approfondire obblighi, scadenze e aspetti applicativi: esg@uomoeambiente.com



