Il greenwashing è al centro dell’attenzione nel nuovo Regolamento 2025/40/UE, che introduce disposizioni più stringenti sulla gestione sostenibile del packaging. In particolare, il regolamento mira a contrastare le pratiche commerciali ingannevoli, come il greenwashing, regolamentando le “asserzioni ambientali” sugli imballaggi.
Questo nuovo quadro normativo integra e amplia le regole già previste dalla Direttiva 2005/29/CE, ridefinendo le asserzioni ambientali come tutte quelle dichiarazioni volontarie che promuovono un impatto positivo di un prodotto o di un marchio, quando utilizzate in un contesto commerciale.
Affinché queste asserzioni possano essere diffuse, il regolamento stabilisce che le proprietà degli imballaggi devono superare le prescrizioni minime, secondo criteri e metodologie dettate da normative precedenti. Inoltre, deve essere specificato chiaramente se le caratteristiche sostenibili evidenziate si riferiscono a una parte dell’imballaggio, all’intero packaging o a tutte le unità immesse sul mercato.
Il nuovo regolamento 2025/40/Ue: imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Il regolamento è stato pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale il 22/01/2025, entrato in vigore dal Febbraio 2025, sarà vincolante però a partire dal 12 Agosto 2026.
Oltre a ridefinire alcune norme europee riguardanti l’ecodesign degli imballaggi, il regolamento assume particolare rilevanza perché definisce i confini entro cui le dichiarazioni ambientali sul packaging, pubblicate dai vari produttori e distributori, sono considerate legittime. Oltre tali limiti, queste dichiarazioni rischiano di essere classificate come greenwashing.
Le nuove norme riguardanti l’ecodesign degli imballaggi
Innanzitutto, il regolamento definisce i nuovi standard green a cui gli imballaggi dovranno obbligatoriamente rispondere. Tra questi:
- Presenza di sostanze chimiche: il regolamento impone di ridurre al minimo quelle sostanze definite come “preoccupanti” dal regolamento “REACH” n. 1907/2006. Tra queste, vengono stabiliti limiti specifici per il piombo, mercurio, “Pfas” (sostanze perfluoroalchiliche, comunemente noti anche come “inquinanti eterni”)
- Dimensioni del packaging: per quanto riguarda la dimensione degli imballaggi, essa dovrà essere ridotta al minimo necessario per garantirne la funzionalità (tra cui la protezione dei beni da contenere, logistica inerente alla distribuzione, trasporto e stoccaggio ed efficienza di fabbricazione e riempimento), ed infine deve garantire i limiti di igiene e sicurezza.
- Riutilizzabilità e recuperabilità: a partire dal 2030 tutti gli operatori economici dovranno assicurare che il 40% degli imballaggi utilizzati nel trasporto e nella vendita possano essere reimpiegati più volte. Questa percentuale salirà a partire dal 2040 al 70%. Oltre a questa, sempre dal 2030 al 2040. vi sarà una crescente percentuale minima di materiale riciclato nella produzione del packaging.
A tali standard potranno affiancarsi ulteriori prescrizioni stabilite dall’Ue relative alle qualità ambientali obbligatorie. Tali disposizioni, pur riguardando indirettamente gli imballaggi, definiranno i requisiti di progettazione o riprogettazione dei prodotti, influenzando inevitabilmente anche il modo in cui viene concepito il loro packaging.
Rischio di Greenwashing
Il regolamento stabilisce che le caratteristiche ambientali elencate in precedenza, ormai obbligatorie per il mercato dell’Unione Europea, non potranno più essere utilizzate come elementi di vanto commerciale. Qualsiasi dichiarazione ambientale che non rispetti i requisiti normativi potrà essere considerata ingannevole e, di conseguenza, sanzionabile come pratica di greenwashing. Questo approccio mira a garantire maggiore trasparenza e credibilità nelle comunicazioni ambientali, proteggendo i consumatori e promuovendo una reale sostenibilità.
Rischio di sanzioni
I nuovi limiti definiti dal regolamento saranno vincolanti a partire dal 12 agosto 2026 per tutti gli operatori economici che agiscono su territorio di uno stato membro dell’unione europea.
A livello nazionale, queste ultime specifiche sul greenwashing previste dalla direttiva 2024/825/Ue per essere vincolanti, dovranno essere prima recepite mediante uno specifico atto normativo. Per la trasposizione italiana è prevista la “legge di delegazione europea 2024” (attualmente all’esame del parlamento). Sebbene ancor privo di specifiche disposizioni conto l’ambientalismo di facciata, l’inosservanza delle specifiche regole sulle asserzioni verdi sugli imballaggi sarà sanzionabile fin dalla loro applicabilità.
Conclusioni
Il regolamento 2025/40/Ue rappresenta un passo avanti verso una maggiore sostenibilità e trasparenza nel mercato europeo. Stabilendo standard chiari e rigorosi per la progettazione degli imballaggi, ma ancor di più sulle dichiarazioni ambientali, offre una tutela concreta ai consumatori assicurando informazioni affidabili e prevenendo pratiche ingannevoli come il greenwashing. Questo non rafforzerà solo la fiducia dei consumatori, ma promuove anche un approccio più responsabile e innovativo da parte delle aziende, contribuendo così ad un’economia più sostenibile e attenta all’ambiente.
Per noi di UOMOeAMBIENTE questo regolamento rappresenta un ulteriore incentivo a supportare i nostri clienti nel raggiungimento della conformità normativa e nel miglioramento delle strategie di sostenibilità.
Ci impegniamo ad affiancare le aziende nell’adeguamento ai nuovi standard previsti, ottimizzando la progettazione degli imballaggi e garantendo la trasparenza delle dichiarazioni ambientali. Proteggendo dal rischio di sanzioni per greenwashing e ancor di più rafforzando la reputazione sul mercato.
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