Dall’entrata in vigore della nuova normativa Covid del DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo   vaccinale   per   la   prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, è stato applicato ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini  stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo  anno  di  età.

Tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;

Nuova normativa Covid e sicurezza nei luoghi di lavoro:

Pertanto, i dipendenti per poter accedere ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19, che a decorrere dal 15 febbraio 2022 sarà identificata come segue:

  • dipendenti con età inferiore a 50: certificazione verde “base” (ottenuto a seguito del tampone) o certificazione verde “rafforzato” (ottenuto a seguito della vaccinazione o della guarigione).
  • dipendenti con età uguale/maggiore di 50: certificazione verde “rafforzato” (ottenuto a seguito della vaccinazione o della guarigione).

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale verrà applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

  1. soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  3. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

I datori di lavoro sia pubblici che privati, nonché i responsabili della sicurezza delle strutture sono tenuti a verificare la validità delle certificazioni verdi COVID-19 mediante le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e  la  sicurezza  dei lavoratori  nei  luoghi di lavoro,   sono   considerati   assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari  e  con  diritto  alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla  presentazione  della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.  Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione o altro compenso o emolumento.

L’eventuale violazione delle seguenti prescrizioni comporterà una sanzione amministrativa, come previsto dal comma 1 del art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, pari a una somma da euro 600 a euro 1.500 con relative conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:

  • alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
  • alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”);
  • alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno.

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Nella tabella seguente si riporta un riassunto di quanto sopra descritto:

ISOLAMENTO E QUARANTENA CON LE NUOVE REGOLE

POSITIVO

  • 10 giorni di isolamento (i giorni di isolamento sono 7 per i vaccinati con booster o doppia dose o guariti da meno di 120 giorni);
  • Tampone di uscita (senza sintomi da almeno 3 giorni);

CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO

VACCINATO CON 2 DOSI

(da più di 120 giorni)

  • 5 giorni di quarantena dal contatto;
  • Tampone di uscita;

VACCIANTO CON BOOSTER

(o doppia dose o guariti di 120 giorni)

  • No quarantena ma autosorveglianza di 5 giorni;
  • No tampone eccetto nel caso di sintomi;
  • Obbligo di uso FFP2 per 10 giorni;

NON VACCINATO

(o senza seconda dose o con seconda dose da meno di 14 giorni)

  • 10 giorni di quarantena con tampone di uscita.

 

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Nell’allegato si riporta una tabella focalizzata sull’utilizzo dei mezzi di trasporto e sulle attività lavorative consentite senza green pass, con green pass “base” e con quello “rafforzato”.

La tabella è un estratto della tabella pubblicata dal Governo Italiano (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e consultabile per intero al seguente sito.