Con la circolare n. 28/E del 29 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le caratteristiche e le modalità di fruizione del nuovo regime di autoliquidazione opzionabile nell’ambito della disciplina del Patent Box, il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento di taluni beni immateriali che siano espressione delle attività di R&S svolte dall’impresa.
Il Decreto Crescita ha introdotto nel 2019 per i titolari di reddito d’impresa che utilizzano direttamente i beni immateriali soggetti a tassazione agevolata, un nuovo regime di autoliquidazione alternativo alla procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria (c.d. ruling).
Il regime prevede la determinazione e dichiarazione diretta del reddito agevolabile, rimandando il confronto con l’Agenzia delle entrate a una successiva fase di controllo.
Si riepilogano di seguito alcune precisazioni indicate nelle ultime circolari circa il nuovo regime autoliquidazione di Patent Box.
Caratteristiche del nuovo regime di autoliquidazione
In ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale la predisposizione della documentazione è condizione di accesso al beneficio, indipendentemente dal successivo giudizio di idoneità.
Ambito soggettivo ed opzioni
Per beneficiare del nuovo regime di autoliquidazione sono necessarie entrambe le seguenti opzioni, irrevocabili e rinnovabili:
– opzione Patent Box di durata quinquennale;
– opzione Oneri Documentali di durata annuale.
L’opzione Oneri Documentali può essere comunicata:
– entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione;
– in caso di dichiarazione integrativa nel maggiore termine di 90 giorni;
– tardivamente, in applicazione della disciplina della remissione in bonis.
Rinuncia alle procedure di Patent Box pendenti
Ulteriore condizione di accesso al nuovo regime, anche per i periodi pregressi, è la sussistenza di una procedura di Patent Box pendente. La rinuncia ad una procedura pendente attrae ogni eventuale istanza integrativa, dunque riguarda la procedura nella sua interezza. In caso di rinuncia a procedure Patent Box attivate ante entrata in vigore del Decreto Crescita, l’accesso al regime dell’autoliquidazione è valevole a partire dal periodo d’imposta di presentazione dell’istanza di accesso alla procedura. In caso di rinuncia a procedure Patent Box attivate post entrata in vigore del Decreto Crescita, l’accesso al regime dell’autoliquidazione è valevole a partire dal periodo d’imposta di rinuncia (non si applica agli esercizi intermedi).
Esimente sanzionatoria per esercizi pregressi
(ante Decreto Crescita) È consentita, in caso di rettifica del beneficio, l’esimente sul fronte sanzionatorio per dichiarazione infedele anche a coloro che hanno autoliquidato il beneficio in dichiarazione con fruizione in unica soluzione per gli esercizi ante Decreto Crescita (incluso il periodo d’imposta 2018), previa comunicazione del possesso di idonea documentazione via Pec o raccomandata a/r.
Chiarimenti sugli oneri documentali
Contenuto del documento informativo unico
Sezione A
L’onere informativo relativo alle operazioni con imprese associate è limitato alle sole operazioni che coinvolgono anche indirettamente i beni immateriali agevolabili. La documentazione attestante i requisiti dei beni agevolabili richiede l’apposizione della marca temporale, salvo sia già provvista di datazione ufficiale. La documentazione attestante lo svolgimento di attività di R&S non richiede invece l’apposizione della marca temporale. L’eventuale contestazione dell’effettivo svolgimento delle attività di R&S, con rettifica del reddito agevolabile, comporta l’inapplicabilità dell’esimente sanzionatoria per dichiarazione infedele.
Sezione B
Nelle informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile, il riferimento all’onere informativo del nexus ratio include esclusivamente l’indicazione del coefficiente utilizzato per il calcolo della quota di reddito agevolabile. Gli elementi costruttivi del nexus ratio, così come e le modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di R&S, rappresentano ulteriore documentazione facoltativa.
Gli oneri informativi sono diversificati in funzione:
– del metodo di autoliquidazione prescelto;
– della tipologia di utilizzo dei beni immateriali.
Efficacia della documentazione
Le ipotesi che comportano il recupero integrale del beneficio sono le seguenti:
– totale assenza di documentazione,
– assenza della firma elettronica con marca temporale,
– non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni contenute nella documentazione.
La tardiva apposizione sulla documentazione della firma elettronica con marca temporale, oltre il termine di presentazione della dichiarazione o il maggiore termine di 90 giorni in caso di integrativa, equivale ad assenza della stessa. Le ipotesi di totale assenza di documentazione e di non corrispondenza al vero si riferiscono alla documentazione di tipo contabile ed extra contabile utilizzata per l’elaborazione degli elementi informativi richiesti nelle sezioni A e B. Ai fini del giudizio di idoneità della documentazione rileva la coerenza complessiva degli elementi informativi.
Allegati e Link utili:
Per maggiori informazioni: Area commerciale & Incentivi – 800.035.442 int. 1