Oggetto: MODIFICHE NELLA PROCEDURA DI GESTIONE ANTICONTAGIO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24
Qui di seguito, riepilogo in sintesi le principali novità inserite nel decreto:
- Per accedere ai luoghi di lavoro, dal 1° al 30 aprile, resta necessario esibire il green pass base, anche per gli over 50;
- Chi è sprovvisto di green pass non sarà più considerato assente ingiustificato: verrà meno perciò la sospensione dello stipendio, ma rimarrà la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro;
- Obbligo di vaccinarsi: resta fino al 15 giugno per gli over 50, insegnanti e forze dell’ordine; fino al 31 dicembre 2022 per il personale sanitario (medici e infermieri) e i lavoratori di strutture ospedaliere e Rsa. Solo a queste ultime categorie si continuerà ad applicare la sanzione della sospensione dal lavoro, che scatta in caso di mancata vaccinazione;
- L’obbligo di mascherine al chiuso viene prolungato fino al 30 aprile;
- La possibilità di ricorrere allo smart working, nel settore privato con un regime semplificato, è prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2022. Anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili è prorogato al 30 giugno;
- Quarantena: a prescindere dal vaccino o meno, dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus, mentre chi ha avuto un contatto stretto dovrà applicare il regime dell’auto-sorveglianza per 10 giorni con mascherina FFP2. Sarà necessario sottoporsi al tampone solo in caso di sintomi;
- Dal 1° aprile non sarà più richiesto nessun tipo di green pass (né base né rafforzato) per mangiare o consumare all’aperto così come per le attività sportive, sempre all’aperto. Niente green pass anche per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, musei;
- Dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base (vaccino, guarigione o tampone negativo) per i trasporti a lunga percorrenza (aerei, navi, treni alta velocità e intercity, autobus di linea), per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto, per accedere a mense, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati;
- Il super green pass resterà obbligatorio, fino al 30 aprile, solo al chiuso, per ristoranti, centri benessere, sale gioco, discoteche, cinema, teatri, sale concerto, piscine, palestre congressi, convegni nonché «feste comunque denominate» e «feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose» (battesimi, comunioni, matrimoni).
Allo stato attuale quindi, oltre quanto sopra indicato, dal punto di vista procedurale si reputa non più necessario compilare l’autodichiarazione, mentre restano in essere le misure di prevenzione del contagio, almeno fino al 30 aprile.
