Gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adotteranno sistemi di deposito su cauzione - il conosciuto vuoto a rendere - nonchè sistemi per il riutilizzo degli imballaggi delle bevande «senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti nè la sicurezza dei consumatori». Lo ha stabilito il Decreto Semplificazioni, convertito in legge a fine luglio, specificando che i negozianti adottanti il nuovo sistema avranno la possibilità  di ottenere premialità  e incentivi economici.

In sintesi: sarà  applicata una piccola cauzione al prezzo di vendita delle bevande - si parla di qualche centesimo di euro - da restituire al consumatore solo quando questi riporterà  i contenitori, vuoti, presso uno dei punti vendita aderenti. Che in cambio potranno godere di vantaggi economici da quantificare, si prevede, anche in base alla quantità  e alla qualità  degli imballaggi prodotti.

Per  favorire   la   transizione   verso un'economia  circolare  e conforme  al  principio "chi inquina paga", gli operatori economici cooperano per promuovere misure  atte  a  garantire  la  prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi

Imballaggi in plastica, vetro e metallo. Il Ministero della Transizione Ecologica e quello dello Sviluppo economico, il MISE, avranno tempo fino a fine anno (più precisamente, entro 120 giorni dalla data di entrate in vigore del provvedimento) per emanare il regolamento che decreterà  tempi e modalità  di attuazione del DRS - Deposit Return System "all'italiana". E, nel farlo, dovranno ascoltare le voci delle Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nello specifico, sarà  necessario raggiungere un accordo sui fattori in elenco.

  • Gli obiettivi annuali, quantitativi e qualitativi, da raggiungere
  • I valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio, da fissare allo scopo di evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza
  • I termini di pagamento e le modalità  di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio
  • La premialità  e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di deposito con cauzione
  • L'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio
  • La percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi
  • La promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori

Vuoto a rendere e imballaggi delle bevande: un focus sugli obiettivi in termini di qualità  e quantità

Il calcolo degli obiettivi sarà  effettuato su base nazionale calcolando il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità  di rifiuti di imballaggio prodotti corrisponde alla quantità  di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno. Il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati, al netto delle operazioni di controllo e cernita necessarie per garantire un riutilizzo di qualità , è equivalente al peso degli imballaggi diventati rifiuti e conseguentemente immessi nell'operazione di riciclaggio (momento in cui si effettua la pesa).

Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi il Consorzio nazionale degli imballaggi è incaricato di acquisire da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi, e dei rifiuti di imballaggi, i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi comunicandoli annualmente al Catasto rifiuti.

Il provvedimento, non inaspettato, è in linea con le imposizioni europee della Direttiva SUP sulla plastica usa-e-getta

La Direttiva (UE) 2019/904 o Direttiva SUP - Single Use Plastics è volta a ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull'ambiente e dalla sua entrata in vigore, il 2 luglio 2019, è stata intesa a promuovere lo sviluppo dell'economia circolare con un focus sulla protezione degli ambienti acquatici e sulla salute umana. Il termine per il recepimento della Direttiva da parte degli Stati membri era stato fissato per il 3 luglio di quest'anno (fatta eccezione per l' Articolo 6 paragrafo 1 e l' Articolo 8, che potranno essere applicati rispettivamente entro 3 Luglio e 31 Dicembre 2024).

«Gli Stati membri dovrebbero poter conseguire l'obiettivo minimo grazie a obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso nel quadro dei regimi di responsabilità  estesa del produttore, istituendo regimi di cauzione-rimborso o altre misure che ritengano adeguate. Ciò avrà  un'incidenza positiva diretta sul tasso di raccolta, la qualità  del materiale raccolto e dei materiali riciclati».

Insomma, il sistema del vuoto a rendere mira a innescare un circolo virtuoso che si ripropone di rilanciare il concetto di responsabilità  estesa del produttore secondo il principio "chi inquina, paga" al fine di coprire i necessari costi di gestione e di rimozione dei rifiuti. Che, finora, sono stati quasi esclusivamente a carico dei consumatori.

 

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