Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici. L'art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.81/2008 definisce l'idoneità tecnico-professionale come il "possesso di capacità organizzative, nonchè disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare".
Da sempre la giurisprudenza ritiene che il committente debba verificare la capacità tecnica professionale dell'appaltatore (o del subappaltatore):
- se questa è valutata tecnicamente affidabile sarà possibile ritenere adeguati anche i presidi tecnici antinfortunistici richiesti dalla legge (Cass. Pen. Sez. IV, 20 giugno 1997, La Maestra);
- nel caso in cui, invece, il committente affidi un servizio a un'impresa appaltatrice priva delle capacità e dei mezzi indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto, sarà possibile gravare sul committente gli estremi della cosiddetta "culpa in eligendo" (Cass. civ. sez. III, 12 luglio 2006, n.15782; Cass. civ. sez. lavoro, 2 marzo 2005, Papa c. Galleria Naz. Arte Moderna).
Con il D.Lgs. 81/2008 il legislatore ha reso l'obbligo della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici più articolato: non solo è necessario acquisire il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, ma anche una specifica autocertificazione da parte dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, inerente al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (in caso di dichiarazione mendace, si applica la sanzione prevista dall'art. 70 del D.P.R. n. 445/2000).
Ciò deriva dalla volontà di arginare i fenomeni sempre troppo diffusi del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro minorile, dell'avviamento abusivo al lavoro dei lavoratori extracomunitari e del vasto e selvaggio settore degli pseudo-artigiani.
L'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici costituisce uno degli adempimenti fondamentali nell'ottica della terziarizzazione dei processi produttivi
Allargando il campo di azione e di vigilanza a questi valori è possibile pervenire al miglioramento qualitativo del livello di sicurezza delle condizioni di lavoro. Pertanto, nel suddetto contesto l'essere irregolare equivale a uno stato di fatto non sicuro. Le imprese che ricorrono a manodopera fuori norma sono infatti anche quelle che presentano maggiori tassi infortunistici, considerando anche la carenza di informazione e formazione professionale.
L'obbligo di procedere ad una verifica, non solo formale, ma anche sostanziale della "sana costituzione" delle imprese, pone il committente come soggetto controllore e garante dell'azione di contrasto di tutti quei fenomeni negativamente impattanti sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro (in aderenza alla ratio legis). Quindi, in base alla normativa vigente, la verifica non è solo un accertamento formale bensì un'analisi concreta su strutture, personale e materiali disponibili.
Quanto ai contenuti della verifica di idoneità tecnico-professionale degli appaltatori va tuttavia detto che, in caso di autocertificazione, il meccanismo si riduce a una verifica formale che tradisce la ratio legis originaria. La commissione "Interpelli" costituita presso il Ministero del Lavoro ha ritenuto a riguardo che "l'acquisizione del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell'idoneità tecnico professionale" ex art.26 del D.Lgs n.81/2008.
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici non si esaurisce al momento della scelta dell'impresa esecutrice ma prosegue per tutto l'iter dei lavori
È importante fare rilevare che, secondo la Giurisprudenza, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi deve essere fatta non solo ex ante ma per tutto il tempo necessario a realizzare l'opera commissionata e che il suddetto obbligo non può essere svolto con carattere di formalità (Cass. pen. Sez. IV, 16 ottobre 2020, n. 28728 e Cass. pen. Sez. IV, 18 dicembre 2020, n. 36438).
La finalità dell'idoneità tecnico-professionale è la sicurezza dei lavoratori: l'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ha la funzione di individuare il caso in cui il committente si debba ritenere corresponsabile con l'appaltatore per la violazione di norme antinfortunistiche, nell'ottica di rafforzare la tutela dei beni giuridici della vita e della salute del lavoratore.