A breve una deroga in emergenza dei criteri del deposito temporaneo?

Con la Circolare Ministeriale recante "Criticità  nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 - indicazioni" n. 0022276.30-03-20 del 30.03.20, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha evidenziato una forte criticità  nella gestione dei rifiuti a seguito della sopraggiunta emergenza da COVID-19.

In particolare le criticità  del sistema impiantistico nazionale sono riconducibili ad un "ulteriore aggravio nella gestione dei rifiuti dovuto sia alle differenti modalità  di raccolta dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche a seguito delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità  con nota prot. n. 8293 del 12 marzo 2020, sia alle difficoltà  che si stanno riscontrando nella impossibilità  di inviare i rifiuti prodotti verso gli altri Stati membri, anche in seguito alla scelta autonoma di alcuni impianti di adottare misure restrittive per il principio di precauzione".

Si è venuta quindi a creare una situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti per cui il Ministero ha sentito l'esigenza di fornire indicazioni alle Regioni e Province autonome che scelgano lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, D.Lgs. 152/06, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio nella forma di regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata emergenza.

Tra gli strumenti individuati si citano:

  1. l'incremento della capacità  di stoccaggio degli impianti di gestione dei rifiuti, comprese le modalità  semplificate per l'autorizzazione di detto incremento;
  2. l'incremento dei criteri del deposito temporaneodei rifiuti presso i produttori;
  3. l'impiego per lo stoccaggio dei rifiuti urbani dei centri di raccoltacomunali;
  4. l'autorizzazione per gli impianti di incenerimentoa raggiungere la capacità  termica massima valutata in sede di autorizzazione (in particolare per l'incenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria e dei fanghi di depurazione con CER 190805);
  5. la modifica temporanea dell'autorizzazione delle discaricheper consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati comunque non pericolosi, comprese le modalità  semplificate per l'autorizzazione di detta modifica.

In relazione agli strumenti sopra identificati, assume rilevanza per le imprese che producono i rifiuti l'incremento dei criteri del deposito temporaneo.

In sostanza le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà  di adottare, ciascuna per il proprio territorio, ordinanze che possono consentire, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, modifiche al cd "criterio quantitativo" del deposito temporaneo individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2.

Si ricorda che ad oggi il "criterio quantitativo" prevede il deposito dei rifiuti sul luogo di produzione fino ad un massimo di 30 mc complessivi, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi, in ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Secondo le disposizioni di emergenza della Circolare, il criterio quantitativo massimo in deposito dei rifiuti passerebbe fino ad un massimo di 60 mc complessivi, di cui al massimo 20 mc di rifiuti pericolosi, in ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 18 mesi.

Nulla varierebbe invece per il cd. "criterio temporale", cioè la modalità  di deposito dei rifiuti prodotti che prevede la raccolta e l'avvio al trattamento degli stessi con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità  in deposito.

Si ricorda che tale deroga temporanea sarà  consentita sulla base delle decisioni della Regione / Provincia autonoma territorialmente competente, solo previa emissione dell'Ordinanza e nei termini contenuti nella stessa.