Green claims, dati di sostenibilità e tracciabilità delle filiere: gli ultimi aggiornamenti europei interessano tre ambiti importanti per le imprese. 

Le disposizioni ECGT (o EmpCo) sono applicabili dal 27 settembre 2026, EFRAG ha aperto la consultazione sui datapoint dei revised ESRS e gli interventi EUDR completano il percorso di semplificazione. Ecco i principali cambiamenti e le attività da considerare.

Direttiva ECGT: nuove regole per comunicare la sostenibilità

Dal 27 settembre 2026 sono applicabili le disposizioni della Direttiva (UE) 2024/825, conosciuta come Empowering Consumers for the Green Transition, o ECGT. In Italia il recepimento è avvenuto con il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato il 9 marzo, che modifica il Codice del consumo.  

Tra le pratiche vietate rientrano: 

  • claim ambientali generici senza un’eccellenza riconosciuta pertinente; 
  • benefici ambientali attribuiti all’intero prodotto o all’intera attività dell’impresa quando riguardano solo un aspetto specifico o un’attività non rappresentativa; 
  • la pubblicizzazione come vantaggio ambientale di qualcosa che è già obbligatorio per legge per tutti i prodotti o servizi della categoria; 
  • etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione o stabilite da autorità pubbliche; 
  • affermazioni di impatto climatico neutro, ridotto o positivo di un prodotto fondate sulla compensazione delle emissioni. 

Gli impegni ambientali futuri richiedono invece impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano realistico con obiettivi misurabili, scadenze, risorse e verifiche periodiche indipendenti. 

Come gestire le scorte? Le FAQ MIMIT aggiornate al 1° ottobre chiariscono che prodotti fabbricati o confezionati prima del 27 settembre, e imballaggi ed etichette già prodotti o acquistati, possono rientrare nelle situazioni di vecchie scorte. Occorre documentarne l’anteriorità e adottare misure proporzionate per correggere le informazioni non conformi. Il periodo orientativo di sei mesi non costituisce una proroga automatica. Le informazioni online non conformi devono essere aggiornate tempestivamente. 

La Direttiva ECGT resta distinta dalla proposta Green Claims, il cui iter legislativo non è ancora concluso: gli obblighi applicabili seguono quindi il percorso autonomo di ECGT. 

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Rendicontazione di sostenibilità: il nuovo quadro europeo   

Il 21 settembre 2026 sono stati pubblicati due Regolamenti delegati che definiscono il nuovo quadro europeo per la rendicontazione di sostenibilità. 

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 aggiorna gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), sostituendo gli standard contenuti nel Regolamento 2023/2772. I nuovi ESRS puntano a una rendicontazione più semplice e proporzionata, con indicazioni più chiare sull'applicazione della materialità e sulla selezione delle informazioni da riportare. 

Il Regolamento entrerà in vigore il 10 novembre 2026 e sarà applicabile agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027. Per gli esercizi iniziati nel 2026 sono previste specifiche opzioni transitorie, che consentono alle imprese già soggette agli ESRS di scegliere, a determinate condizioni, tra il precedente e il nuovo quadro. 

Accanto ai nuovi ESRS, il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 introduce uno standard volontario di rendicontazione per le imprese non soggette agli obblighi europei e disciplina il cosiddetto value chain cap. 

Dal 2027, il cap limiterà le informazioni di sostenibilità che le imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria potranno richiedere alle imprese della propria catena del valore che non superano, in media, 1.000 dipendenti nell'esercizio precedente. Il limite riguarda esclusivamente i datapoint individuati nell'Allegato II del Regolamento e non l'intero standard volontario. 

A supporto dell'applicazione dei nuovi ESRS, il 28 agosto 2026 EFRAG ha pubblicato una bozza aggiornata della lista dei datapoint. Il documento raccoglie e organizza le informazioni previste dagli standard e permette anche di confrontarle con gli ESRS precedenti. 

Si tratta però di materiale tecnico di supporto e non vincolante: non sostituisce gli ESRS e non deve essere utilizzato come una checklist di informazioni da riportare integralmente. La selezione delle informazioni continua infatti a dipendere dall'applicazione delle regole previste dagli standard, a partire dalla valutazione di materialità. 

La bozza EFRAG è attualmente sottoposta a una revisione pubblica, aperta fino al 23 ottobre 2026, finalizzata soprattutto a verificare la metodologia utilizzata e a individuare eventuali errori sostanziali. La versione definitiva del materiale di supporto è prevista entro la fine del 2026. 

Per le imprese diventa quindi importante comprendere quale standard applicare, quali informazioni raccogliere e come gestire le richieste informative lungo la catena del valore, distinguendo tra requisiti normativi e strumenti tecnici messi a disposizione per facilitarne l'applicazione. 

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EUDR: gli aggiornamenti su sistema informativo e prodotti 

Le novità EUDR(EUDR: pubblicata la revisione 2026. Cosa cambia per le imprese) di luglio e settembre completano le semplificazioni introdotte dal Regolamento 2025/2650 e illustrate dalla Commissione nel pacchetto di maggio 2026. 

Il Regolamento di esecuzione 2026/1565, adottato il 13 luglio, aggiorna le regole di funzionamento del Sistema Informativo, includendo la gestione delle dichiarazioni di dovuta diligenza (DDS), delle dichiarazioni semplificate e altre funzionalità operative. È entrato in vigore il 17 luglio, con una specifica disposizione applicabile dal 15 ottobre. 

Il Regolamento delegato 2026/2102, entrato in vigore il 18 settembre, modifica l’Allegato I, cioè l’elenco dei prodotti interessati. Per verificare il proprio perimetro occorre quindi considerare insieme codici doganali, descrizioni ed eventuali esclusioni. 

Le principali scadenze sono: 

Soggetti o prodotti  Applicazione 
Operatori grandi e medi  30 dicembre 2026 
Prodotti già compresi nell’ambito dell’EUTR, anche se gestiti da micro o piccoli operatori  30 dicembre 2026 
Micro e piccoli operatori che soddisfano le condizioni del differimento  30 giugno 2027 
Nuovi prodotti inseriti con decorrenza differita, tra cui caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma e lingue bovine congelate  30 dicembre 2027 

Il differimento per micro e piccoli operatori è subordinato alle condizioni dell’articolo 38, inclusa la costituzione come micro o piccola impresa entro il 31 dicembre 2024. 

Anche il ruolo nella filiera conta: gli operatori responsabili della prima immissione sul mercato o dell’esportazione svolgono la due diligence e presentano la DDS; i micro e piccoli operatori primari che soddisfano i requisiti possono utilizzare una dichiarazione semplificata una tantum, restando responsabili della conformità e degli obblighi di dovuta diligenza applicabili. Operatori a valle e commercianti hanno obblighi più leggeri, ma conservano specifici adempimenti di tracciabilità e segnalazione. 

La priorità è quindi aggiornare la mappatura dei prodotti, individuare correttamente il proprio ruolo e organizzare lo scambio di informazioni con i partner della filiera. 

Vuoi capire come l’EUDR riguarda i tuoi prodotti e la tua filiera? Contatta UOMOeAMBIENTE: esg@uomoeambiente.com. 

Affrontare il cambiamento con un approccio integrato 

Le novità su green claims, rendicontazione ed EUDR coinvolgono attività diverse, ma richiedono un lavoro coordinato: comunicare con chiarezza, raccogliere dati affidabili e conoscere la propria filiera. 

Per le imprese, il primo passo è capire quali disposizioni si applicano alla propria realtà e tradurle in azioni concrete, coinvolgendo le funzioni aziendali interessate. 

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